"Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 c. 6 bis del D.Lgs. 152/2006"

DGRV N. 122/2015- allegato A).

Descrizione

Come previsto nell'Ordinanza Sindacale n. 115 del 26.09.2024 avente ad oggetto: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01.10.2024 al 30.04.2025 VIGE IL DIVIETO ASSOLUTO, di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco; al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

Nei casi eccezionali in cui sia possibile effettuare combustioni all'aperto nei limiti attuativi di cui alla DGRV 122/2015 e come previsto dall’allegato A dello stesso Decreto, in ambito agricolo, con le seguenti modalità:

  1. E’ consentito, dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 10.00, la combustione sul luogo di produzione di materiali vegetali residuali naturali derivanti da attività agricole (residui di potatura di frutteti e vigneti) o da attività di manutenzione di orti e giardini privati effettuati secondo le normali pratiche e consuetudini.
  2. le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri sterri per ettaro, avendo cura di isolare l’intera zona dove su svolge la combustione, tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento (lo stero è l'unità di misura del valume apparente utilizzata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno);
  3. le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;
  4. le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

Possono, inoltre, essere eseguite operazioni di abbracciamento, sempre con le modalità di cui al punto 1):

  • in occasione del verificarsi di eccezionali ed impreviste calamità naturali, che prevedono la messa in sicurezza di elementi naturali arborei da abbattersi o abbattuti, di cui deve essere richiesta e concessa specifica deroga da parte del Sindaco pro-tempore;
  • in occasione di distruzione di materiale infetto tramite il fuoco quando espressamente previsto dalla normativa ed in particolare dagli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;

L’esecuzione di tali operazioni dovrà essere preventivamente comunicate alla Polizia Locale di questo Comune indicando:

  • Proprietario o esecutore,
  • luogo dell'intervento,
  • tipo di coltura,
  • data di esecuzione dell'intervento.

In allegato:

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