"Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 c. 6 bis del D.Lgs. 152/2006"

DGRV N. 122/2015- allegato A).

Descrizione

Come previsto dalle Ordinanze Sindacali emanate annualmente aventi ad oggetto: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01 Ottobre al 30 Aprile di ogni anno VIGE IL DIVIETO ASSOLUTO, di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco; al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

Nei casi eccezionali in cui sia possibile effettuare combustioni all'aperto nei limiti attuativi di cui alla DGRV 122/2015 e come previsto dall’allegato A dello stesso Decreto, in ambito agricolo, con le seguenti modalità:

  1. E’ consentito, dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 10.00, la combustione sul luogo di produzione di materiali vegetali residuali naturali derivanti da attività agricole (residui di potatura di frutteti e vigneti) o da attività di manutenzione di orti e giardini privati effettuati secondo le normali pratiche e consuetudini.
  2. le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri sterri per ettaro, avendo cura di isolare l’intera zona dove su svolge la combustione, tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento (lo stero è l'unità di misura del valume apparente utilizzata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno);
  3. le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;
  4. le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

Possono, inoltre, essere eseguite operazioni di abbracciamento, sempre con le modalità di cui al punto 1):

  • in occasione del verificarsi di eccezionali ed impreviste calamità naturali, che prevedono la messa in sicurezza di elementi naturali arborei da abbattersi o abbattuti, di cui deve essere richiesta e concessa specifica deroga da parte del Sindaco pro-tempore;
  • in occasione di distruzione di materiale infetto tramite il fuoco quando espressamente previsto dalla normativa ed in particolare dagli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;

L’esecuzione di tali operazioni dovrà essere preventivamente comunicate alla Polizia Locale di questo Comune indicando:

  • Proprietario o esecutore,
  • luogo dell'intervento,
  • tipo di coltura,
  • data di esecuzione dell'intervento.

In allegato:

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