Presentazione della dichiarazione – obbligo costitutivo:
La dichiarazione Imu serve a comunicare al Comune le variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente, che influiscono sulla determinazione dell’imposta, della sua riduzione o dell’esenzione. Pertanto obbligo di presentare la dichiarazione sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazione che non sono, comunque, conoscibili dal Comune.
Tutti i casi in cui occorre presentare la dichiarazione Imu sono espressamente indicati nelle istruzioni ministeriali per la compilazione.
La dichiarazione va presentata nei seguenti casi:
- abitazioni concesse in comodato (c.d. uso gratuito);
- abitazioni locate a canone concordato;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- parti comuni dell’edificio indicate nell’art 1117, n. 2 del Codice Civile accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
- immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia;
- immobili per cui si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale per effetto di legge (esempio: usufrutto legale dei genitori o diritto di abitazione del coniuge superstite);
- abitazione assegnata dal giudice con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- casa familiare assegnata dal giudice con proprio provvedimento al genitore affidatario dei figli;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
- fabbricati di interesse storico e artistico (vincoli di cui all’articolo 10 del codice - decreto legislativo n. 42/2004);
- immobili inagibili-inabitabili quando vengano meno le condizioni per la riduzione;
- immobili esenti, immobili che hanno perso, oppure acquistato, il diritto all’esenzione;
- immobili oggetti di contratti di leasing e concessione demaniale;
- fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce: il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme);
- abitazione principale dei coniugi (non separati o divorziati) con residenze separate; aree fabbricabili;
- terreni divenuti area edificabile;
- area divenuta edificabile a seguito della demolizione del fabbricato.