Pagare tributo IMU

Servizio attivo

È un'imposta sul possesso degli immobili, da versare per la seconda abitazione e altri immobili.

A chi è rivolto

  • coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare in categoria catastale A/1, A/8 o A/9, assegnata a seguito di provvedimento del giudice;
  • il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa, adibita a residenza familiare, in categoria A/1, A/8 o A/9;
  • l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
  • i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
  • i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o delle agevolazioni.

Descrizione

Il presupposto dell'Imu è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli); l'imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'Imu non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili a esso equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono assoggettati all'imposta.

Per ulteriori informazioni vedi informativa allegata

Come fare

Il servizio consente di calcolare l'Imu dovuta e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.

Cosa serve

  • elenco categorie e quota di possesso di tutti gli immobili a sè intestati;

Cosa si ottiene

Il servizio consente di calcolare l'Imu dovuta e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.

Tempi e scadenze

Martedì 16 giugno 2026

Acconto - Versamento unico

Mercoledì 16 dicembre 2026

Saldo

Costi

L’Imu si calcola moltiplicando la base imponibile (costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili) per l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.

Il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (MODELLO F24). 

Ulteriori info nell'informativa allegata

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Pagare tributo IMU direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Casi particolari

Si rimanda all'informativa allegata

Ulteriori informazioni

Presentazione della dichiarazione – obbligo costitutivo:

La dichiarazione Imu serve a comunicare al Comune le variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente, che influiscono sulla determinazione dell’imposta, della sua riduzione o dell’esenzione. Pertanto obbligo di presentare la dichiarazione sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazione che non sono, comunque, conoscibili dal Comune. 

Tutti i casi in cui occorre presentare la dichiarazione Imu sono espressamente indicati nelle istruzioni ministeriali per la compilazione.

La dichiarazione va presentata nei seguenti casi:

  • abitazioni concesse in comodato (c.d. uso gratuito);
  • abitazioni locate a canone concordato;
  • abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • parti comuni dell’edificio indicate nell’art 1117, n. 2 del Codice Civile accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
  • immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia;
  • immobili per cui si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale per effetto di legge (esempio: usufrutto legale dei genitori o diritto di abitazione del coniuge superstite);
  • abitazione assegnata dal giudice con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • casa familiare assegnata dal giudice con proprio provvedimento al genitore affidatario dei figli;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
  • fabbricati di interesse storico e artistico (vincoli di cui all’articolo 10 del codice - decreto legislativo n. 42/2004);
  • immobili inagibili-inabitabili quando vengano meno le condizioni per la riduzione;
  • immobili esenti, immobili che hanno perso, oppure acquistato, il diritto all’esenzione;
  • immobili oggetti di contratti di leasing e concessione demaniale;
  • fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
  • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce: il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme);
  • abitazione principale dei coniugi (non separati o divorziati) con residenze separate; aree fabbricabili;
  • terreni divenuti area edificabile;
  • area divenuta edificabile a seguito della demolizione del fabbricato.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tributi

Piazza Carlo Alberto, 48, 37067 Valeggio sul Mincio VR, Italia

Telefono: 0456339830
Telefono: 0456339801
Email: tassarifiuti@comune.valeggiosulmincio.vr.it
Email: imu@comune.valeggiosulmincio.vr.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 07/04/2026

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