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In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o delle agevolazioni.
Il presupposto dell'Imu è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli); l'imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'Imu non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili a esso equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono assoggettati all'imposta.
Abitazione Principale
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L’esenzione Imu per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.
Immobili equiparati all'abitazione principale
Sono equiparati all’abitazione principale per le agevolazioni Imu i seguenti immobili:
Abitazione principale in categoria A/1, A/8 o A/9
Gli immobili adibiti ad abitazione principale, e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, sono invece soggetti ad Imu. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.
Pertinenze dell’abitazione principale
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Novità IMU 2024
Introduzione norma di interpretazione autentica per l’uso degli immobili degli Enti Non Commerciali (ENC) (art. 1, c. 71, L. 213/23):
la norma sopraindicata stabilisce quanto segue: “L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:
Il servizio consente di calcolare l'Imu dovuta e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.
Il servizio consente di calcolare l'Imu dovuta e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.
Acconto: lunedì 17 giugno 2024 - saldo lunedì 16 dicembre 2024.
Unico versamento: lunedì 17 giugno 2024.
L’Imu si calcola moltiplicando la base imponibile (costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili) per l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
Il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (MODELLO F24).
Determinazione della base imponibile:
Per i fabbricati il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, il moltiplicatore 135.
Per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha completamente esentato i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola. Per «conduzione» del terreno agricolo si intende che questo dovrà essere effettivamente coltivato dagli agricoltori e non, piuttosto, messo a rendita. Quindi, l'agricoltore che affitta la sua terra dovrà pagare l’Imu utilizzando il moltiplicatore 135.
Per le aree fabbricabili il versamento va effettuato in base al valore venale in comune commercio all’1/1/2024.
Gli immobili di interesse storico ed artistico, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, possono godere della riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che venga dichiarata l’agevolazione.
Immobili locati a canone concordato: L’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. Il soggetto proprietario degli immobili è tenuto a presentare relativa dichiarazione iniziale della concessione in locazione, e/o dichiarazione di variazione (proroghe/risoluzioni), all’ufficio tributi del Comune, entro il 30/06/2025, su modello messo a disposizione dal Comune, con allegata copia dei contratti di locazione e relativa registrazione e/o le eventuali proroghe/risoluzioni fatte successivamente allo scadere dei primi 3 o 2 anni.
Immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: Si applica la riduzione del 50% della base imponibile limitatamente alla parte dell’anno durante il quale sussistono le condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione su apposito modulo predisposto dall’Ufficio, con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza stessa. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili (con qualunque destinazione d’uso) il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici; né possono essere considerati inabitabili gli immobili in corso di costruzione e/o accatastati nelle categorie F3 o F4.
Comodato gratuito: In base alla recente giurisprudenza (sentenza n. 37346 del 20/12/2022) non è possibile applicare tra comproprietari la disciplina agevolata dell’IMU agevolata prevista per i comodati gratuiti (riduzione del 50% della base imponibile). Si invitano, i contribuenti che rientrano in questa casistica, ad adeguare i relativi versamenti IMU. Per tutti gli altri casi di comodato gratuito dove “il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l’immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia” restano vigenti le seguenti disposizioni:
Comodato gratuito comunale: E’ prevista un’aliquota agevolata del 9,6 per mille applicabile per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a i parenti in linea retta entro i primo grado (genitori/figli e viceversa) che la utilizzano come abitazione a condizione che l’utilizzatore acquisti la residenza anagrafica nell’immobile e che il titolare del diritto reale presenti idonea dichiarazione su modello predisposto dal Comune entro la scadenza prevista (30/06/2025).
Comodato gratuito statale: È prevista una riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di un’impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Nota Bene: per gli immobili il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione (D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. - Testo Unico Imposte di Registro). Il contratto va registrato una sola volta e non si deve rinnovare ogni anno. Se cambia il comodatario va registrato un nuovo contratto. Per godere di tale agevolazione è necessario presentare, entro il 30 giugno dell’anno successivo, la dichiarazione IMU su modello ministeriale ed allegare copia del contratto stesso o copia del Modello 69 in cui, come tipologia dell’atto, è indicato "Contratto verbale di comodato".
Aliquote anno 2024:
Aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 5,5 per mille
Variazione tasso di interesse legale 2024
Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo (MEF - Decreto 29 novembre 2023 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11/12/2023).
Puoi accedere al servizio Pagare tributi IMU direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .
Esenzioni IMU 2024:
Riduzioni IMU 2024:
Presentazione della dichiarazione – obbligo costitutivo:
La dichiarazione Imu serve a comunicare al Comune le variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente, che influiscono sulla determinazione dell’imposta, della sua riduzione o dell’esenzione. Pertanto obbligo di presentare la dichiarazione sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazione che non sono, comunque, conoscibili dal Comune.
Tutti i casi in cui occorre presentare la dichiarazione Imu sono espressamente indicati nelle istruzioni ministeriali per la compilazione.
La dichiarazione va presentata nei seguenti casi:
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Pagina aggiornata il 20/12/2024