L’Imu si calcola moltiplicando la base imponibile (costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili) per l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
Il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (MODELLO F24).
Determinazione della base imponibile:
Per i fabbricati il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
- 160 fabbricati classificati nel gruppo A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;
- 140 fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 fabbricati classificati nelle categorie A/10 e D/5;
- 65 fabbricati classificati nel gruppo D, con esclusione della categoria D/5; - 55 fabbricati classificati nella categoria C/1;
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, il moltiplicatore 135.
Per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha completamente esentato i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola. Per «conduzione» del terreno agricolo si intende che questo dovrà essere effettivamente coltivato dagli agricoltori e non, piuttosto, messo a rendita. Quindi, l'agricoltore che affitta la sua terra dovrà pagare l’Imu utilizzando il moltiplicatore 135.
Per le aree fabbricabili il versamento va effettuato in base al valore venale in comune commercio all’1/1/2024.
Gli immobili di interesse storico ed artistico, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, possono godere della riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che venga dichiarata l’agevolazione.
Immobili locati a canone concordato: L’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. Il soggetto proprietario degli immobili è tenuto a presentare relativa dichiarazione iniziale della concessione in locazione, e/o dichiarazione di variazione (proroghe/risoluzioni), all’ufficio tributi del Comune, entro il 30/06/2025, su modello messo a disposizione dal Comune, con allegata copia dei contratti di locazione e relativa registrazione e/o le eventuali proroghe/risoluzioni fatte successivamente allo scadere dei primi 3 o 2 anni.
Immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: Si applica la riduzione del 50% della base imponibile limitatamente alla parte dell’anno durante il quale sussistono le condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione su apposito modulo predisposto dall’Ufficio, con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza stessa. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili (con qualunque destinazione d’uso) il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici; né possono essere considerati inabitabili gli immobili in corso di costruzione e/o accatastati nelle categorie F3 o F4.
Comodato gratuito: In base alla recente giurisprudenza (sentenza n. 37346 del 20/12/2022) non è possibile applicare tra comproprietari la disciplina agevolata dell’IMU agevolata prevista per i comodati gratuiti (riduzione del 50% della base imponibile). Si invitano, i contribuenti che rientrano in questa casistica, ad adeguare i relativi versamenti IMU. Per tutti gli altri casi di comodato gratuito dove “il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l’immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia” restano vigenti le seguenti disposizioni:
Comodato gratuito comunale: E’ prevista un’aliquota agevolata del 9,6 per mille applicabile per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a i parenti in linea retta entro i primo grado (genitori/figli e viceversa) che la utilizzano come abitazione a condizione che l’utilizzatore acquisti la residenza anagrafica nell’immobile e che il titolare del diritto reale presenti idonea dichiarazione su modello predisposto dal Comune entro la scadenza prevista (30/06/2025).
Comodato gratuito statale: È prevista una riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di un’impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Nota Bene: per gli immobili il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione (D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. - Testo Unico Imposte di Registro). Il contratto va registrato una sola volta e non si deve rinnovare ogni anno. Se cambia il comodatario va registrato un nuovo contratto. Per godere di tale agevolazione è necessario presentare, entro il 30 giugno dell’anno successivo, la dichiarazione IMU su modello ministeriale ed allegare copia del contratto stesso o copia del Modello 69 in cui, come tipologia dell’atto, è indicato "Contratto verbale di comodato".
Aliquote anno 2024:
Aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 5,5 per mille
Variazione tasso di interesse legale 2024
Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo (MEF - Decreto 29 novembre 2023 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11/12/2023).